Garanzie

la soluzione per la tua tranquillità


La normativa in vigore prevede la tutela del Consumatore in caso di difetto di conformità al contratto di vendita.

A nostro avviso la cattiva informazione ha generato nel Consumatore aspettative maggiori di quelle realmente contenute nel Codice del Consumo causando il moltiplicarsi di richieste, contestazioni e atti giudiziari verso il Venditore che è chiamato a risponderne con una condotta specifica ed adeguata.

Il rischio più grande per il Venditore professionale di veicoli a motore, è quello di ricevere contestazioni praticamente su ogni mezzo venduto poiché il difetto che si manifesta entro sei mesi dalla data di consegna del bene, salvo prova contraria da parte dello stesso venditore, è considerato dal Codice del Consumo difetto di conformità, ovvero, un difetto già esistente al momento della consegna del bene.

Il carattere universale del Codice del Consumo, che si riferisce ad ogni tipo di bene venduto senza distinzione tra essi, rende necessaria una competenza specifica del Venditore professionale o, ancor meglio, per ciò che concerne i veicoli a motore, una vera e propria preparazione meccatronica e giuridica. La maggior parte dei reclami, che spesso conducono il Venditore a giustificarsi e difendersi nelle aule di Tribunale, verte infatti su richieste da parte del consumatore/utente, a nostro avviso, assolutamente distanti dalla tutela contenuta nel Codice del Consumo.

La Garanzia Convenzionale può essere un utile strumento per il venditore e una reale tutela di entrambe le parti (Venditore e Consumatore). Infatti, in presenza di una rottura compresa nella dichiarazione di garanzia convenzionale e verificatasi nell'arco dei primi sei mesi dal momento della consegna del bene, la società di garanzia si farà carico della riparazione. Tale intervento di ripristino rende superflua la valutazione inerente la riconducibilità dell’evento ad un eventuale difetto di conformità e, ovviamente, allontana il rischio di sviluppo di una contestazione tecnica e/o legale da parte del Consumatore.

Ad esclusione del servizio "Valore più", tutte le Garanzie Convenzionali di MG Garantie non hanno franchigie temporali in termini di validità, ovvero sono attive dalle ore 24 dello stesso giorno in cui si consegna il veicolo.

I nostri servizi di garanzia, oltre ad essere un ottimo strumento commerciale, sono anche un valido elemento di equilibrio per una più serena gestione dei clienti nel periodo successivo alla vendita. Offriamo, infatti, la prestazione di riparazione per eventuali rotture improvvise ed accidentali che dovessero sopraggiungere in seguito alla consegna del bene, per tutti gli organi e componenti elencati nelle condizioni generali della garanzia. Tale servizio risponde con particolare precisione alle aspettative del Consumatore, il quale, generalmente, intende per “difetto di conformità” ogni e qualsiasi problema di origine elettro-meccanica, emerso dopo l’acquisto del veicolo.

Un servizio, quello della garanzia post-vendita, che direttamente ed indirettamente tutela allo stesso modo il Consumatore ed il Venditore, anche per ciò che concerne i difetti di conformità al contratto di vendita. Infatti, tutti i “difetti/guasti” che si manifestano entro i primi sei mesi dalla consegna del bene, vengono generalmente etichettati come vizi pre-esistenti, salvo prova contraria (a carico del Venditore).

In conclusione, utilizzando le Garanzie Convenzionali offerte dalla MG Garantie, si ottiene un triplice effetto:

  • ottimo strumento commerciale poiché si offre un valore aggiunto nella compravendita di un bene di consumo;
  • tutela per il Venditore, nel caso il guasto sopraggiunto nei primi sei mesi dalla vendita fosse compreso nel servizio;
  • tutela per il Consumatore, poiché viene garantita la riparazione di eventuali guasti imprevedibili e fortuiti, sopraggiunti dopo la consegna del bene;
  • in caso di guasto non coperto dal servizio di garanzia è sempre compresa la consulenza tecnica necessaria per definire la natura del guasto, delineando l’eventuale esistenza di un difetto di conformità del veicolo al contratto di vendita e conseguentemente la sussistenza di una responsabilità del venditore.

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